Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 372 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 18 Giugno 2001 (sospensione)
0 Comment