Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
-presso l’ente pubblico da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
– a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione nell’elenco speciale del professionista dipendente di ente pubblico in cui l’ufficio legale non era autonomo ma faceva capo alla direzione amministrativa e l’attività svolta dal professionista non era esclusivamente legale ma prevedeva la trattazione di pratiche a carattere amministrativo, compiti per i quali era peraltro richiesto come titolo di studio il diploma di istituto secondario superiore). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 aprile 2001)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 363 del 28 Novembre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 04 Aprile 2001
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