La sanzione della cancellazione ex artt. 40 e 42 l.p., per violazione del dovere di evitare incompatibilità, può essere applicata dal C.d.O. quando ritenga che il professionista con il suo comportamento abbia violato le norme deontologiche di correttezza e informazione, e sia per questo ritenuto meritevole della suddetta sanzione. Il provvedimento amministrativo di cancellazione del professionista dall’albo , ex art. 37 l.p., si applica, invece, tutte le volte in cui lo stesso verta in una situazione di incompatibilità accertata successivamente alla iscrizione e persistente nel momento della cancellazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 9 dicembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. EQUIZZI), sentenza del 21 novembre 2003, n. 358
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 358 del 28 Novembre 2003 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 09 Dicembre 2001 (cancellazione)
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