Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione e astensione – Atto inimpugnabile.

Gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine, i conflitti di competenza. Pertanto, è inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso il provvedimento del C.d.O. che decida su una istanza di ricusazione mentre eventuali vizi, del provvedimento stesso, si trasformano in vizi della decisione di merito e potranno essere fatti valere, insieme agli altri, in sede di impugnazione (art. 161, I comma c.p.c.) (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 3 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 347

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 347 del 28 Novembre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 03 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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