Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che per il recupero di un suo credito agisca esecutivamente nei confronti del suo debitore, senza preavviso al difensore; nessuna norma, infatti, impone di informare il difensore della controparte dell’intenzione di intraprendere una azione esecutiva, come pure non può essere oggetto di sindacato in sede disciplinare la scelta tra le possibili modalità dell’esercizio della tutela giurisdizionale. (Nella specie il professionista è stato assolto). (Accoglie il ricorso in sede di riassunzione avverso decisione C.N.F. 15 luglio 2000, che accoglieva parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Gorizia, 19 luglio 1994)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 316
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 316 del 24 Ottobre 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 19 Luglio 1994
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