E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori e che abbia firmato il ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 gennaio 2002 e 9 maggio 2002)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 361 del 28 Novembre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 17 Gennaio 2002
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