Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Avvocato curatore fallimentare – Rimessione a terzi della gestione delle somme del fallimento – Omesso versamento al giudice delle somme del fallimento – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato, curatore fallimentare, che rimetta a terzi la gestione delle somme del fallimento e, non versi le stesse su apposito conto bancario, come richiestogli dal giudice delegato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per anni uno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 21 maggio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 307

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Maggio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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