Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
-presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
-che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato per incompatibilità l’avvocato che dipendeva da un ente in cui non era stato istituito un ufficio legale autonomo, e a cui la rappresentanza legale dell’ente non era stata assegnata in via regolare ed esclusiva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 17 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 301
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 301 del 24 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 17 Ottobre 2002
0 Comment