Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – Espressioni screditanti verso i colleghi – Espressioni minacciose – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che alla controparte esprima giudizi screditanti verso il collega e usi espressioni minacciose verso la controparte e il collega stesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 settembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 297

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Settembre 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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