Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa e si faccia consegnare per l’attività non svolta ingenti somme di denaro. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 21 febbraio 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 290
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 21 Febbraio 1997 (sospensione)
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