In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare; la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Luglio 1996 (cancellazione)
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