Con il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto, non incidendo su tale autonomia la novella dell’art. 653 c.p.p. che, pur statuendo che: “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso “, non prevede l’obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare. (Nella specie, vista l’obbligatoria sospensione del procedimento disciplinare prevista dalla vecchia normativa processuale, il termine per la prescrizione è rimasto sospeso fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, data dalla quale ha cominciato a decorrere). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Luglio 1996 (cancellazione)
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