In assenza di una previsione normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O., può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, e ai fini della valida costituzione del collegio giudicante non è necessaria la precostituzione della prova della avvenuta convocazione di tutti i suoi membri, quando, peraltro, essendo il C.d.O. un organo amministrativo, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un limitato numero di componenti, per la validità della seduta stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Luglio 1996 (cancellazione)
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