Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione componenti del C.d.O. – Astensione – Mancanza del numero legale – Competenza a decidere sulla ricusazione del C.d.O. distrettuale più vicino.

Quando il consiglio dell’ordine che procede disciplinarmente non abbia più, per effetto dell’obbligatoria astensione dei componenti ricusati, il numero legale sufficiente per procedere alla decisione è competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 r.d.l.n. 37/1934, e dell’art. 2 d.lgs. C.p.S. n. 597/1947, il consiglio dell’ordine distrettuale più vicino al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento, perché decida sulla sussistenza dei motivi di ricusazione. (Nella specie è stata annullata la decisione perché il C.d.O. ritenuta erroneamente inammissibile la ricusazione aveva deciso nel merito). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 14 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 287

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 01 Ottobre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 14 Maggio 1999
Giurisprudenza CNF

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