Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione del C.d.O. nel suo insieme, mentre è ammissibile la ricusazione di più membri individualmente indicati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 14 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 287
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 01 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 14 Maggio 1999
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