La tutela dei diritti quesiti nei confronti degli avvocati dipendenti degli enti pubblici trasformati in privati si applica anche nell’ipotesi di eventuale ulteriore trasformazione o fusione degli enti così costituiti, purchè venga accertato un rapporto di continuità fra gli stessi e purchè ricorrano le seguenti condizioni:
I. che presso l’ente sia stato istituito un ufficio legale staccato e autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente;
II. che a detto ufficio l’avvocato sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso. (Accoglie ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 23 ottobre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 288
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 288 del 01 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Maggio 1999 (cancellazione amm.va)
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