Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Dipendente pubblico trasformato in privato – Successiva trasformazione e fusione di siffatti enti – Rapporto di continuità – Diritto all’iscrizione – Sussiste.

La tutela dei diritti quesiti nei confronti degli avvocati dipendenti degli enti pubblici trasformati in privati si applica anche nell’ipotesi di eventuale ulteriore trasformazione o fusione degli enti così costituiti, purchè venga accertato un rapporto di continuità fra gli stessi e purchè ricorrano le seguenti condizioni:
I. che presso l’ente sia stato istituito un ufficio legale staccato e autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente;
II. che a detto ufficio l’avvocato sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale del professionista che, dipendente di un ente pubblico trasformato in ente privato, era stato successivamente assegnato ad altro ente da quest’ultimo costituito (Accoglie ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 23 ottobre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 286

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 01 Ottobre 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Maggio 2000
Giurisprudenza CNF

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