Rientra nella libera scelta del professionista e nella discrezionalità dell’esercizio del diritto di difesa, e non costituisce illecito disciplinare per violazione dell’obbligo di colleganza, l’omessa presentazione, in un procedimento disciplinare, di difese e memorie da parte del professionista incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 2 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 285
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 01 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 02 Ottobre 2002
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