Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Ipotesi di violazione deontologica consistente nelle omesse comunicazioni al cliente.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie l’omessa comunicazione agli interessati, pur non avendo carattere istantaneo, si “ferma” per far decorrere il termine prescrizionale dal momento in cui si determina l’effetto lesivo, cioè l’impossibilità per la parte di riassumere la causa). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 2 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 285

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 01 Ottobre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 02 Ottobre 2002
Giurisprudenza CNF

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