Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Avvocato curatore fallimentare – Avvocato commissario giudiziale del concordato – Appropriazione somme del fallimento – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ripetutamente, quale curatore fallimentare o quale commissario giudiziale del concordato preventivo fallimentare, si appropri ripetutamente di somme del fallimento. (Nella specie in considerazione del fatto che questo spostamento di somme non aveva arrecato danni ai creditori la sanzione della radiazione è stata sostituita con la più lieve sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 283

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 283 del 01 Ottobre 2003 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 27 Novembre 2001 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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