Deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ove, dopo la sospensione del procedimento davanti al C.N.F. e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità, la causa sia stata rimessa a ruolo pur non essendo stata preventivamente presentata l’istanza di cui all’art. 297 c.p.c., primo comma, nelle forme previste dallo stesso articolo, terzo comma. (Dispone la cancellazione della causa dal ruolo nel ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 1 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 282
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 282 del 01 Ottobre 2003 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 01 Aprile 1997
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