Dopo la sospensione del procedimento disciplinare davanti al C.N.F. e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità, per la successiva riassunzione del procedimento è necessaria la presentazione dell’istanza di cui all’art. 297 c.p.c., primo comma, nelle forme previste dallo stesso articolo al terzo comma. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 19 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 280
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 01 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Marzo 1998
0 Comment