Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Difformità tra motivazione e dispositivo – Errore materiale – Non sussiste – Nullità della decisione – Impugnazione con mezzi ordinari.

Nell’ipotesi di insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo di una decisione non è consentito utilizzare il procedimento di correzione di errore materiale, ex art. 287 e 288 c.p.c., ma si configura la nullità di tale provvedimento, eccepibile dalla parte con gli ordinari mezzi di impugnazione, per la sua inidoneità a consentire l’individuazione della concreta volontà giudiziale.
Infatti i motivi di nullità della decisione, e tale deve considerarsi la contraddittorietà tra decisione e motivazione, secondo il disposto dell’art. 101 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione da far valere nei limiti e nei termini degli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella specie è stato rigettato il ricorso per la correzione dell’errore materiale di una decisione che mentre motivava per l’assoluzione dell’imputato, concludeva con una condanna; avverso tale decisione avrebbe dovuto proporsi impugnazione ordinaria per contraddittorietà tra motivazione e decisione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.N.F., 25 settembre 2002, N. 153)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 279

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 27 Marzo 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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