L’errore materiale, che non dà luogo alla nullità della sentenza e trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni, è quello che non interviene nella formazione del giudizio, che non riguarda, quindi, la sostanza della decisione, ma che attiene alla mera formazione dell’atto, inteso come documento che la decisione consacra ponendo in essere una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale. (Esempi sono l’erronea indicazione del nome del difensore; l’erronea indicazione della data di deliberazione; la mancanza dell’intestazione “Rep. Italiana – In nome del popolo italiano”; l’indicazione come contumace della parte costituita; ecc..) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.N.F., 25 settembre 2002, N. 153)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 279
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 27 Marzo 1999 (censura)
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