L’omissione nell’atto di citazione a giudizio della indicazione, ex art. 48 r.d. n. 37/1934, delle conseguenze nel caso di mancata comparizione dell’incolpato, e del termine entro cui poter presentare le liste testimoniali, non determina la nullità del decreto di citazione, né dell’intero giudizio disciplinare. (Nella specie peraltro l’imputato aveva esercitato pienamente il diritto di difesa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vasto, 8 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 276
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Vasto, delibera del 08 Aprile 2000 (censura)
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