Deve essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione il ricorso al C.N.F. proposto dal professionista incolpato avverso la decisione del C.d.O. distrettuale che, chiamato a decidere sulla ricusazione dei componenti di altro C.d.O., riteneva infondati i motivi di ricusazione ma, rilevata la mancanza del numero legale, dichiarava la propria competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 27 settembre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 274
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 274 del 01 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 27 Settembre 1999
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