Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Praticante avvocato non abilitato – Attività davanti al giudice di pace – Attività senza titolo – Attività svolta in sostituzione del dominus – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Non è responsabile deontologicamente per esercizio abusivo di attività professionale senza titolo, e non può, pertanto, essere sanzionato disciplinarmente, il praticante avvocato che, indotto in errore dalle indicazioni del suo dominus, abbia sostituito quest’ultimo in udienza pur non avendo l’abilitazione richiesta. (Nella specie è stato assolto il praticante avvocato, non abilitato, che seguendo le indicazioni del suo dominus aveva patrocinato davanti al giudice di pace). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 10 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TESTA), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 273

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 273 del 01 Ottobre 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 10 Luglio 2001
Giurisprudenza CNF

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