Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – False informazioni sullo stato della causa – Omessa tempestiva fatturazione – Appropriazione di titoli di credito avuti in ragione del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che malgrado gli accordi ricevuti ometta di svolgere il mandato, dia false informazioni alla parte sullo stato della causa, utilizzando peraltro un falso biglietto di cancelleria, ometta di effettuare tempestivamente la fatturazione delle somme ricevute e si appropri di titoli di credito (cambiali) avuti in ragione del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 giugno 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 272

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Giugno 2002 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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