Nel procedimento disciplinare davanti al C.N.F. la produzione dei documenti deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dall’udienza fissata per la discussione, e la mancata produzione degli stessi non può essere considerata come motivo idoneo per il rinvio dell’udienza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 giugno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 272
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Giugno 2002 (cancellazione)
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