Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, versandole sul proprio conto corrente e confondendole con il proprio patrimonio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 8 aprile 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 271
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 08 Aprile 2001 (sospensione)
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