Secondo il disposto dell’art. 6 c.6 d.l. n. 96/2001 nelle ipotesi di omessa pronuncia del C.d.O. sulla domanda di iscrizione all’albo degli avvocati di un cittadino U.E. è ammissibile il ricorso al C.N.F. che provvederà con una decisione sul merito della iscrizione richiesta. (Accoglie il ricorso avverso l’omessa pronuncia sulla domanda di iscrizione all’albo, sezione speciale, presentata il 15 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 268
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 01 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Novembre 2002
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