Deve essere iscritto nella sezione speciale degli avvocati, quale avvocato stabilito, ex d.l. n 96/2001 attuativo della direttiva C.E., che prevede l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato da parte di cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, l’avvocato residente in Italia e cittadino dello stato del Vaticano, in quanto ai sensi dell’art. 1 c. 3 del medesimo decreto, tale normativa è applicabile anche ai cittadini di uno degli stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e la Città del Vaticano ha aderito a detto accordo. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione all’avvocato già iscritto nell’albo degli avvocati della Città del Vaticano ed avente la residenza e il domicilio nella città italiana presso il cui ordine forense chiedeva l’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso l’omessa pronuncia sulla domanda di iscrizione all’albo, sezione speciale, presentata il 15 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 268
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 01 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Novembre 2002
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