Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nell’esercizio di una attività finanziaria, approfittando dello stato di bisogno e difficoltà economica di un proprio cliente conceda allo stesso un prestito per il quale si faccia dare interessi e altre utilità usurarie. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro all’avvocato che per il prestito concesso aveva preteso un tasso di interessi del 150%). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 14 dicembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 17 Settembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 14 Dicembre 2001 (sospensione)
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