Il decesso del professionista ricorrente impedisce all’organo giudicante di entrare nel merito del ricorso e determina l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. (L’evento, infatti, rende inutile la decisione dal momento che la sanzione è strettamente personale e non potrebbe più essere eseguita). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 maggio 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 258 del 17 Settembre 2003 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Maggio 1991
0 Comment