Avvocato – Norme deontologiche – Dovere i probità e correttezza – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesso svolgimento di attività – Omesso pagamento prestazioni procuratorie affidate al collega – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato, avendo, peraltro, percepito ingenti somme in acconto, ometta di dare informazioni al collega corrispondente e di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie a quest’ultimo affidate, e che richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 11 dicembre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 17 settembre 2003, n. 250

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 17 Settembre 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 11 Dicembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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