Avvocato – Procedimento disciplinare – procedimento davanti al C.N.F. – Questione di legittimità costituzionale degli art. 50 e 54 l.p.f. con gli art. 111 Cost. – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 50 e 54 l.p.f. con l’articolo 111 cost., in quanto la giurisdizione del C.N.F. si attua mediante il giusto processo, svolgendosi lo stesso in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale (il C.N.F.), che emetta una sentenza motivata contro la quale è ammesso ricorso presso la Corte di cassazione a sezioni unite per violazione di legge. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 21 luglio 2003, n. 236

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 17 Settembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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