Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 09 Novembre 2001 (sospensione)
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