La violazione delle norme che regolano la fase amministrativa del procedimento disciplinare davanti al C.d.O. non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata. Pertanto, qualunque eccezione procedimentale deve essere fatta valere dal ricorrente, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti al C.d.O.. (Nella specie sono state dichiarate inammissibili: l’ eccezione che la relazione era stata svolta da un consigliere non nominato ufficialmente relatore, e l’eccezione sollevata per cui all’udienza aveva assistito un avvocato a sostegno dell’interrogatorio del testimone). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 21 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 09 Novembre 2001 (sospensione)
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