Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non fatturi gli acconti ricevuti e agisca nei confronti dei clienti per il pagamento delle proprie spettanze omettendo di inviare preventivamente la nota delle proprie competenze. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 10 dicembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 232
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 21 Luglio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 04 Aprile 2001 (censura)
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