Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e di dare informazioni al cliente sullo stato della causa, a nulla rilevando la sua affermazione di aver operato una certa scelta difensiva. Se è vero, infatti, che l’avvocato può operare le scelte difensive più variegate, compresa la scelta di non depositare gli atti, nel momento in cui dichiara di aver effettuato una attività professionale deve poterla dimostrare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 giugno 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 14 luglio 2003, n. 226

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 14 Luglio 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Giugno 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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