Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non abbia partecipato alla prima udienza di trattazione sebbene fosse stato invitato dal cliente stesso a disinteressarsi della causa; la revoca verbale del mandato, infatti, non libera l’avvocato dall’obbligo di difesa ed egli pertanto avrebbe dovuto comparire in udienza, formalizzare la revoca dell’incarico, comunicando al proprio ex – cliente l’esito della udienza stessa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 13 luglio 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 14 luglio 2003, n. 218
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 14 Luglio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 13 Luglio 1999 (censura)
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