La mancata indicazione, nell’atto di citazione, del termine per la presa visione degli atti del procedimento è irrilevante quando da essa non derivi l’impossibilità per l’incolpato di prendere visione degli atti del procedimento, di proporre deduzioni e di indicare testimoni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 9 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 216
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 14 Luglio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 09 Luglio 1998 (avvertimento)
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