La nullità dell’addebito disciplinare, per difetto di specificità, sussiste soltanto quando vi sia assoluta incertezza sui fatti contestati, in dipendenza dei quali l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; non sussiste, invece, nell’ipotesi in cui la contestazione sia tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 9 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 216
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 14 Luglio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 09 Luglio 1998 (avvertimento)
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