L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretta dalla semplice adduzione di un qualsiasi impedimento, essendo, invece, necessaria la sussistenza di un giustificato motivo di assenza che ponga l’interessato nella obiettiva impossibilità di presenziare alla seduta. (Nella specie è stata ritenuto inidoneo a giustificare il rinvio il fatto che l’attività didattica universitaria fosse sospesa per le vacanze natalizie). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
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