E’ irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto o la presenza di un esposto anonimo; infatti, secondo il tenore dell’art. 38, III comma l.p., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, ed è pertanto irrilevante nella richiesta di chiarimenti al professionista il riferimento alla provenienza dell’esposto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
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