Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e verità – Parere del C.d.O. sulla liquidazione della parcella – Omessa dichiarazione della qualifica professionale al momento dello svolgimento dell’attività – Liquidazione di compensi non dovuti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che tacendo all’ordine di aver svolto l’attività professionale nel periodo in cui era praticante abilitato, si faccia liquidare la parcella per un importo superiore al dovuto (e corrispondente al compenso per l’avvocato) e ne richieda il pagamento in luogo di altro collega deceduto, che era con lui costituito congiuntamente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 dicembre 2001 e 19 febbraio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 205

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 27 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 19 Febbraio 2002
Giurisprudenza CNF

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