Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50, del r.d.l. n. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 dicembre 2001 e 19 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 19 Febbraio 2002
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