Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal consiglio dell’ordine in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista su cui incombeva un procedimento penale per ingiurie, considerando che le stesse erano state pronunciate nel corso di una lite e dopo la provocazione e le minacce altrui e che il comportamento tenuto poteva considerasi occasionale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 25 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 202
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 27 Giugno 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 25 Maggio 2002
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