Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione contro il cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in una lite relativa all’attuazione dei patti intervenuti nella definizione del divorzio, assuma la difesa di un coniuge contro l’altro che era stato suo cliente. (Nella specie, anche in considerazione del fatto che l’avvocato era intervenuto a difesa del suo operato e per la giusta interpretazione dei patti che lui stesso aveva redatto, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 ottobre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 183

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Ottobre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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