Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni al dominus – Omessa restituzione di documenti – Omessa informazione al cliente sullo stato della causa – Ritardo nello svolgimento del mandato.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quale domiciliatario, ometta di dare informazioni e di inviare i documenti al dominus di causa, che ometta e dia false informazioni al cliente e ritardi nello svolgimento del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 22 febbraio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 22 Febbraio 2002 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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